CITAZIONE (RossBert @ Jul 31 2010, 15:06 )

28 e 29
Non per contraddire il Dragone ma riterrei opportuno evitare inutili preoccupazioni.
Pur non essendo pienamente informato (sono in vacanza), mi sembra di aver letto che non si sia costituito un consorzio ma una società consortile a responsabilità limitata.
Pertanto, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, S.r.l.), la causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.
Ne consegue che, rientrando tra i principi inderogabili quello di cui all'art. 2472 c.c., primo comma, c.c. in virtù del quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, non è applicabile alla società consortile a responsabilità limitata quanto dispone l'art. 2615, secondo comma, c.c. che, in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, salvo che la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme (mi sembra di ricordare Cassazione recente).
Dragonheart che, a differenza del sottoscritto, è ancora in studio potrà confermare.
Ritorno in spiaggia (mare agitato e figli pure) ...
Saluti a Virgus e Mangusta (e consorti)
Precisi e puntuali...
Buone vacanze e saluti a Voi!!!!