CITAZIONE (Franz#12 @ Jul 30 2010, 15:52 )

Già concordato per lunedì, quando Silver e i responsabili avranno "delucidato" alcune situazioni
ciao
f.
Non voglio bruciare l'entusiasmo di nessuno, ma:
In forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. L'art. 2615, comma 2, c.c. rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse.
Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664
I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.
Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664
Nel senso che i consorzi operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso cfr.: Cass. 16 marzo 2001 n. 3829; Cass. 27 settembre 1997 n. 9509.