Guinness Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 (edited) VIOLENZA FAMILIARE SU EXTRACOMUNITARIE. Estendendo il principio già previsto nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! Prepariamoci al circo.. ma perchè poi una clandestina che viene picchiata dal marito merita un permesso di soggiorno? Non capisco.. TRE ANNI PER CHI ADESCA MINORI SU INTERNET. La reclusione da uno a tre anni è prevista per chi, "allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16", intrattiene con lui, anche attraverso la Rete internet o altri mezzi di comunicazione, una relazione "tale da carpire la fiducia del minore". E pene fino a tre anni sono previste per chi si avvale di un minore di 14 anni per mendicare oppure permette che il minore mendichi. VIOLENZA NEGLI STADI. Reclusione da sei mesi a tre anni e multe da 1.000 a 5.000 euro, per chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o sui mezzi di trasporto per arrivarci sia trovato in possesso si razzi, bengala, petardi o bastoni, mazze e oggetti contundenti. La sanzione si applica anche nelle 24 precedenti e successive alla manifestazione sportiva. Praticamente se io passo dal palazzetto in macchina e ho dentro nel baule delle canaline rischio come se stessi adescando un minore su internet.. Poi quel bel "OGGETTI CONTUDENTI" praticamente qualsiasi oggetto può essere contundente.. pure una cintura dei pantaloni.. anche qui ci sarà il circo.. Edited October 31, 2007 by Guinness
Ponchiaz Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Un po' complesse da gestire, come norme. La prima praticamente sembra un'incitazione a legnare la moglie, almeno cosi' avra' il permesso di soggiorno!! Quella sulla pedofilia e' interessante ma mi chiedo come si fara' a discriminare quali affermazioni sono atte a carpire la fiducia. Vorrei anche capire come in chat uno possa sapere l'eta' di chi corrisponde dall'altra parte. Per cui, apprezzo l'idea, ma credo che sara' difficile tirarne fuori qualcosa di buono. Quella sugli stadi...Guinness...capisco che vuoi fare il Pierino ma credo che sia abbastanza comprensibile la differenza fra chi passa con materiale di lavoro nei pressi di uno stadio e chi si mette una bomba carta sotto la giacca. Il problema mi sembra prevenire ed anche identificare chi infrange le norme.
Guinness Posted October 31, 2007 Author Posted October 31, 2007 (edited) Credo che sia abbastanza comprensibile la differenza fra chi passa con materiale di lavoro nei pressi di uno stadio e chi si mette una bomba carta sotto la giacca. Il problema mi sembra prevenire ed anche identificare chi infrange le norme. Per chi credeva che l'anno scorso la GBR usasse conigli veri durante la coreografia del derby o che appiccasse un fuoco in mezzo alla curva, dubito sia comprensibile la differenza.. e non è uno scherzo quello che ti ho appena raccontato.. Edited October 31, 2007 by Guinness
spiff Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Purtroppo anche su questo tema credo che la "maggioranza" paghi le sue mille contraddizioni.... Anch'io ho pensato a quante donne extra UE ora si faranno "violentare" per ottenere il permesso (sulla scia di quelle che, negli States, fanno altrettanto con le stelle dello sport per poi puntare a risarcimenti da favola).
Ponchiaz Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Anch'io ho pensato a quante donne extra UE ora si faranno "violentare" per ottenere il permesso (sulla scia di quelle che, negli States, fanno altrettanto con le stelle dello sport per poi puntare a risarcimenti da favola). Questa mi suona di storia autobiografica....
spiff Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Questa mi suona di storia autobiografica.... "mi sa di..." "mi suona come..." Usiamola questa grammatica!!
tuig Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 VIOLENZA FAMILIARE SU EXTRACOMUNITARIE. Estendendo il principio già previsto nell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! Prepariamoci al circo.. ma perchè poi una clandestina che viene picchiata dal marito merita un permesso di soggiorno? Non capisco.. ... Poi il marito può richiedere almeno il permesso per ricongiungimento familiare! Non ti pare una buona legge??
uzzo Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 l'art. 18 del T.U. sull'immigrazione è una norma di civiltà giuridica che costituisce, sin dal 1998, una assoluta innovazione - che non trova tuttora imitazioni nell'intera'Unione Europea - che tutti ci invidiano. Vediamo di non banalizzare che se proprio vogliamo trovare rumenta nella disciplina dell'immigrazione è in altra direzione che si deve guardare.
alberto Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 l'art. 18 del T.U. sull'immigrazione è una norma di civiltà giuridica che costituisce, sin dal 1998, una assoluta innovazione - che non trova tuttora imitazioni nell'intera'Unione Europea - che tutti ci invidiano. Vediamo di non banalizzare che se proprio vogliamo trovare rumenta nella disciplina dell'immigrazione è in altra direzione che si deve guardare. saresti così cortese da decrittare l'informazione? voglio proprio vedere che cosa c'è di tanto invidiabile...
Miki24 Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Piantala pezzo di zingaro. piano qui con gli insulti...
uzzo Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 saresti così cortese da decrittare l'informazione? voglio proprio vedere che cosa c'è di tanto invidiabile... provo a decrittare... ma è lunga e la noia rischia di imperare sovrana Porta pazienza ... comincio con il postare il testo della norma: 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo (119). 7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 (120). (119) Comma aggiunto dal comma 4 dell’art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come sotituito dalla relativa legge di conversione. (120) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Comunicato 26 settembre 2002, n. 4, il Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5, il Comunicato 24 gennaio 2005, n. 6, il Comunicato 20 gennaio 2006, n. 7 e il Comunicato 21 febbraio 2007, n. 8. Vedi, anche, l'art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102. La norma in questione ha una grande portata innovativa che è quella di creare il cosiddetto "doppio binario" di protezione per le vittime di gravi reati (e quando parlo di gravi reati intendo cosuccie del livello di riduzione in schiavitù, tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale, induzione alla prostituzione minorile, sequestro di persona e altre cosucce di questo livello). Tradizionalmente i vari ordinamenti nazionali hanno sempre previsto sistemi di protezione sociale per le vittime delle tratta (di natura sessuale ma anche di natura lavorativa) che vincolavano il rilascio di un titolo di soggiorno, peraltro non rinnovabile nè convertibile, alle esigenze di natura istruttoria connesse ai procedimenti penali in corso. Risultato di tale impostazione è stato, in Italia e negli altri paesi che avevano adottato soluzione simili, una sostanziale mancata applicazione delle misure, comunque temporanee, non finalizzate a un reinserimento sociale e comunque caratterizzate da una sorta di patto diabolico (ovverossia, lo Stato diceva: è vero, sei vittima di tratta, te lo riconosco e mi dispiace, però non me ne frega un'assoluto cazzo e ti riconosco un permesso di soggiorno temporaneo e poi ti abbandono al tuo destino e comunque solo e soltanto se mi dai informazioni che portino alla condanna dei tuoi carnefici). L'art. 18 ha previsto invece che le vittime della tratta debbano seguire un percorso di reinserimento sociale e che sia la positiva conclusione di tale percorso e non necessariamente di quello giudiziario a determinare il rilascio di un titolo di soggiorno definitivo. Ti assicuro che è un sistema che funziona e che ha dato, anche nella nostra provincia, frutti insperati anche, peraltro, sotto il profilo del contrasto dei fenomeni della tratta sessuale e lavorativa. Scusa(te) se mi sono dilungato ... spero di avere fatto uin po' di chiarezza... disponibile ovviamente, come sempre, al confronto e al dialogo.
alberto Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Piantala pezzo di zingaro. non so se partire con l'escalation di insulti o ignorarti. credo la seconda...
alberto Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 spero di avere fatto uin po' di chiarezza... disponibile ovviamente, come sempre, al confronto e al dialogo. grazie uzzo. ho capito di che cosa si parla e mi sento di condividere le tue osservazioni. peccato che di scuse per far arrivare chiunque altro e in numero incontrollato se ne trovino comunque a bizzeffe.
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