
Confermata l’afflittività della pena per frode e illecito sportivo, rimodulando l’entità della penalizzazione per evitare una sostanziale “reformatio in pejus” rispetto alla decisione del Tribunale Federale della FIP.
Così la Corte Federale d’Appello ha motivato la riduzione da 16 a 11 punti della pena per il caso Tepic: oggi, venerdì 26 maggio, sono state pubblicate le motivazioni della decisione che ha tolto i playoff dall’Openjonmetis, avvicinandola però all’obiettivo salvezza (5 punti in meno uguale 4 posizioni in più, con la permanenza in serie A conquistata grazie alla vittoria del 30 aprile contro Scafati).
All’atto pratico la Corte Federale conferma la sostanza della sentenza di primo grado, rimodulando la penalizzazione in funzione della classifica del campionato al 26 aprile anziché al 13: i 4 punti ottenuti sul campo dall’OJM battendo Trieste e Brindisi hanno dato la possibilità ai giudici di ridurre il peso della condanna. L’afflittività della pena nell’escludere Varese dai playoff resta alla luce della gravità delle accuse; gli 11 punti irrogati bastano allo scopo, “ad evitare che essa si risolva in una sostanziale reformatio in pejus”, ossia una condanna più grave rispetto al primo grado.
All’atto pratico il meno 16 avrebbe fatto retrocedere Varese (che con la conferma del primo verdetto avrebbe chiuso la stagione a 18 punti all’ultimo posto), il meno 11 le ha tolto i playoff ma evitato casi peggiori, dato che sia in primo che in secondo grado i giudici FIP avevano rigettato la richiesta della Procura di penalizzare l’OJM di 24 punti, condannandola alla retrocesione aritmetica in A2.
Esattamente 30 giorni dopo il «tiro da 5 punti» messo a segno dal collegio difensivo Capellini, Bianchi, Falasca e Terzaghi, si entra maggiormente nel merito della sentenza. Inutilizzabile ai fini processuali l’accantonamento prudenziale da 70mila euro per il debito residuo con Milenko Tepic del quale due membri del vecchio CdA avevano dato conto tra la sentenza di primo e secondo grado: la difesa in occasione del dibattimento al Tribunale Federale aveva sostenuto infatti che la Pallacanestro Varese fosse all’oscuro del lodo FIBA intentato dall’ex giocatore visto per due mesi in biancorosso nel 2018/19.
Tesi peraltro contraddetta nei fatti dalla comunicazione effettuata dalla società il 6 maggio 2022 al Tribunale FIBA di Ginevra, nella quale chiedeva una proroga per costituirsi come controparte nel’arbitrato: evidente come la società biancorossa fosse a conoscenza dell’istanza presentata da Tepic (se poi a conoscenza ne fossero tutti i dirigenti o i membri del CdA è un discorso diverso, ed è stato oggetto dell’indagine interna effettuata nelle scorse settimane). Pertanto in secondo grado il team legale, non potendo sconfessare la precedente versione resa in primo grado dall’ex presidente Marco Vittorelli, ha dovuto puntare su questioni interpretative del manuale delle licenze e sul fatto che anche col debito nei confronti di Tepic, l’Ojm sarebbe rientrata nei parametri economici necessari per l’iscrizione al campionato.
Anche queste tesi difensive però non hanno convinto la Corte Federale, che ha confermato la condanna per frode ed illecito sportivo per la falsa dichiarazione attestante l’assenza di debiti nei confronti di tesserati con possibili lodi FIBA. Secondo la Corte Federale, per essere ammessa alla serie A 2022/23, Varese avrebbe dovuto pagare Tepic prima del rilascio della licenza (dunque entro i primi di luglio); non essersi costituita presso il tribunale FIBA è stata una sorta di “tattica dilatoria” per ritardare il pagamento di un debito esistente anche se ancora non scaduto (la sentenza favorevole all’ex giocatore serbo è del 25 ottobre 2022).
Le motivazioni spiegano anche il tanto contestato passaggio sul “danno di immagine” creato dal comportamento della Pall.Varese: “Nel determinare la sanzione, il Tribunale ha applicato l’aggravante della lesione all’immagine al movimento cestistico nazionale, certamente riscontrabile nella fattispecie oggetto di procedimento nella quale una delle più prestigiose società di Serie A, conosciuta anche all’estero per le sue partecipazioni alle Coppe europee, ha ottenuto artificiosamente, con dichiarazione inveridica, il rilascio della licenza per la stagione 2022/2023, nonchè l’aggravante della gravità del fatto chiaramente emergente dalla ricostruzione dei comportamenti tenuti dalla società”.
Perchè la sentenza attuale passi defnitivamente in giudicato senza ulteriori ricorsi – presentabili da Pallacanestro Varese, che ha deciso di rinunciare ad ogni ulteriore passo giudiziario dopo la salvezza, o dalla Procura Federale che non sembra averne l’intenzione – bisognerà attendere 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni (la data che fa fede è quella dell’8 maggio, quando la società biancorossa aveva ricevuto il documento disponibile da oggi sul sito della Fip). Una volta archiviato definitivamente il caso, si potrà provvedere alla ratifica formale degli accordi già definiti nelle scorse settimane con il Pelligra Group.
Giuseppe Sciascia
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