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Io non so se alla fine riusciremo a fare qualcosa di concreto. Però questo entusiasmo e contagioso ed emozionante. Cento euro non solo fanno la facilità di un bambino africano, ma per molti di noi (anzi tutti) rappresentano fatica e impegno costante nel proprio lavoro di tutti i giorni. Metterli a disposizione per una scelta di cuore come questa (perché è così) è commovente. E non esagero

Orgoglioso di tutti voi.

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Io non so se alla fine riusciremo a fare qualcosa di concreto. Però questo entusiasmo e contagioso ed emozionante. Cento euro non solo fanno la facilità di un bambino africano, ma per molti di noi (anzi tutti) rappresentano fatica e impegno costante nel proprio lavoro di tutti i giorni. Metterli a disposizione per una scelta di cuore come questa (perché è così) è commovente. E non esagero

Orgoglioso di tutti voi.

Parla meno e caccia i danè... :clap[1]:

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Parla meno e caccia i danè... :clap[1]:

Rinuncia alla Sardegna e con quei soldi acquista una ventina di quote :clap[1]:

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Siamo ad un quarto dell'opera e siamo a fine luglio con gente che magari è già in vacanza e non ci legge. Direi: bene

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26

Posted (edited)
Apperò...... :clap[1]::clap[1]::clap[1]:

:clap[1]:

Silveeeer !!!!

Se il Franz scrive due righe su VN è fatta.

Ti do io il titolo: "Voglia di Consorzio"

Edited by tatanka
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Se il Franz scrive due righe su VN è fatta.

Ti do io il titolo: "Voglia di Consorzio"

Già concordato per lunedì, quando Silver e i responsabili avranno "delucidato" alcune situazioni

ciao

f.

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Già concordato per lunedì, quando Silver e i responsabili avranno "delucidato" alcune situazioni

ciao

f.

Non voglio bruciare l'entusiasmo di nessuno, ma:

In forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. L'art. 2615, comma 2, c.c. rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse.

Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664

I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.

Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664

Nel senso che i consorzi operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso cfr.: Cass. 16 marzo 2001 n. 3829; Cass. 27 settembre 1997 n. 9509.

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Non voglio bruciare l'entusiasmo di nessuno, ma:

In forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. L'art. 2615, comma 2, c.c. rende cioè responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse.

Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664

I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.

Cassazione civile , sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3664

Nel senso che i consorzi operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso cfr.: Cass. 16 marzo 2001 n. 3829; Cass. 27 settembre 1997 n. 9509.

Cioè?

Facci un esempio, anche senza disegno.

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Cioè?

Facci un esempio, anche senza disegno.

Credo di capire che ci si lega mani e piedi nel momento in cui il consorzio assume obblighi di cui tu diventi responsabile in quanto consorziato.

Mi sembra un pò la storia dei conti correnti co-intestati. Penso ci sia da riflettere bene sulla cosa.

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Credo di capire che ci si lega mani e piedi nel momento in cui il consorzio assume obblighi di cui tu diventi responsabile in quanto consorziato.

Mi sembra un pò la storia dei conti correnti co-intestati. Penso ci sia da riflettere bene sulla cosa.

detto che senza qualche rischio non si combina una mazza a 'sto mondo,

credo che non sia impossibile studiare forma di tutela adeguate.

Dai Dragone, studiaci .... :doh[1]:

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detto che senza qualche rischio non si combina una mazza a 'sto mondo,

credo che non sia impossibile studiare forma di tutela adeguate.

Dai Dragone, studiaci .... :doh[1]:

Concordo con te Roo e rimango aperto all'idea.... in attesa di avere qualche informazione in più da chi, più competente di me, abbia voglia di valutare la cosa per aiutarci a capire qualcosa di più...

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le domande di Lucaweb e Tat però hanno un fondamento preciso, è importante sapere perchè vogliamo fare questa scelta.

se si pensa che entrando in 100 persone a 100,00 € (ovviamente con un rappresentante) si possa condividere o addirittura essere parte attiva delle decisioni è meglio che ci pensi bene per eviatre future disillusioni...

se lo si vuole fare per dare un aiuto economico forse la strada più percorribile è quella di dare 100,00 € in più all'atto dell'abbonamento...

Insomma non si creda che così facendo VFB diventi padrone ad esempio della scelta del pivot...

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le domande di Lucaweb e Tat però hanno un fondamento preciso, è importante sapere perchè vogliamo fare questa scelta.

se si pensa che entrando in 100 persone a 100,00 € (ovviamente con un rappresentante) si possa condividere o addirittura essere parte attiva delle decisioni è meglio che ci pensi bene per eviatre future disillusioni...

se lo si vuole fare per dare un aiuto economico forse la strada più percorribile è quella di dare 100,00 € in più all'atto dell'abbonamento...

Insomma non si creda che così facendo VFB diventi padrone ad esempio della scelta del pivot...

e beviamo parecchio caffè ... :doh[1]::D

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Beh certo non è una cosa semplice, si devono vedere tutti gli aspetti perchè non è come dare un 100 € e non se ne parla più, a proposito,

dare 100 € in più con l'abbonamento secondo me sono soldi buttati e chi lo scorso anno l'ha fatto ne è rimasto deluso, potevano togliere

quella stupidata del socio sostenitore che è un elemosinare. Se aumentavano 5 o 10 € gli abbonamenti potavano raccogliere di più tanto

uno per una differenza così minima non rinuncia ad abbonarsi.

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28 e 29

Non per contraddire il Dragone ma riterrei opportuno evitare inutili preoccupazioni.

Pur non essendo pienamente informato (sono in vacanza), mi sembra di aver letto che non si sia costituito un consorzio ma una società consortile a responsabilità limitata.

Pertanto, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, S.r.l.), la causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

Ne consegue che, rientrando tra i principi inderogabili quello di cui all'art. 2472 c.c., primo comma, c.c. in virtù del quale nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, non è applicabile alla società consortile a responsabilità limitata quanto dispone l'art. 2615, secondo comma, c.c. che, in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, salvo che la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme (mi sembra di ricordare Cassazione recente).

Dragonheart che, a differenza del sottoscritto, è ancora in studio potrà confermare.

Ritorno in spiaggia (mare agitato e figli pure) ...

Saluti a Virgus e Mangusta (e consorti)

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