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Serie A 2018/19


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20-0 per Pistoia!!

 

Il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara;

* ricevuta l’istanza della Società Oriora Pistoia, considerata peraltro inammissibile in quanto non conforme alla procedura di cui all’art. 94 del Regolamento di Giustizia;

* preso atto che è stato inserito nell’elenco degli atleti della squadra A/X Armani Exchange Olimpia Milano il giocatore Nunnally James William e che il medesimo ha partecipato alla gara;

* compiute le verifiche necessarie in caso di nuovo tesseramento;

* considerato che, dalla lettura del casellario, a carico del Nunnally James William risulta una sanzione di squalifica per una gara (C.U. n. 453 del 10.11.2016 T.F. n.47) e che tale squalifica non risulta scontata;

* verificato che il tesseramento per la Soc. Pall. Olimpia Milano è del 31 gennaio 2019 e la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Nunnally James William è stata questa del 4 febbraio 2019;

* accertata pertanto la posizione irregolare del Nunnally James William;

* visti gli artt. 49 R.E. Gare, 49 R.G., 63 R.G.;

P.Q.M.

* Dispone l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Oriora Pistoia.

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12 minuti fa, simon89 dice:

20-0 per Pistoia!!

 

Il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara;

* ricevuta l’istanza della Società Oriora Pistoia, considerata peraltro inammissibile in quanto non conforme alla procedura di cui all’art. 94 del Regolamento di Giustizia;

* preso atto che è stato inserito nell’elenco degli atleti della squadra A/X Armani Exchange Olimpia Milano il giocatore Nunnally James William e che il medesimo ha partecipato alla gara;

* compiute le verifiche necessarie in caso di nuovo tesseramento;

* considerato che, dalla lettura del casellario, a carico del Nunnally James William risulta una sanzione di squalifica per una gara (C.U. n. 453 del 10.11.2016 T.F. n.47) e che tale squalifica non risulta scontata;

* verificato che il tesseramento per la Soc. Pall. Olimpia Milano è del 31 gennaio 2019 e la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Nunnally James William è stata questa del 4 febbraio 2019;

* accertata pertanto la posizione irregolare del Nunnally James William;

* visti gli artt. 49 R.E. Gare, 49 R.G., 63 R.G.;

P.Q.M.

* Dispone l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Oriora Pistoia.

Domenica prox Pesaro espugnerà il forum facile........dovranno risarcire gli amici pesaresi per il terribile errore.....

milanesi ridicoli as usual

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Non capisco il primo punto... L'istanza é inammissibile... Ma gli danno partita vinta? 

Adesso vediamo se Milano farà ricorso, finendo di seppellirsi nel ridicolo... 

I dirigenti pistoiesi hanno dimostrato di essere ben più preparati dei nababbi milanesi. 

Hanno venti giocatori, gli fanno giocare in nazionale i passaportati da tesserare eppure non gli basta per vincere con l'ultima in classifica :)

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15 minuti fa, MarkBuford dice:

Non capisco il primo punto... L'istanza é inammissibile... Ma gli danno partita vinta? 

Adesso vediamo se Milano farà ricorso, finendo di seppellirsi nel ridicolo... 

I dirigenti pistoiesi hanno dimostrato di essere ben più preparati dei nababbi milanesi. 

Hanno venti giocatori, gli fanno giocare in nazionale i passaportati da tesserare eppure non gli basta per vincere con l'ultima in classifica :)

penso che probabilmente non abbiano seguito alla lettera la procedura di cui ai punti sotto

però comunque la FIP procede d'ufficio, per cui si sono attivati anche senza l'imboccatura di PT

 

 

Art. 94 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di giocatore

 

A - Fase di Qualificazione (regular season)

[1] Durante questa fase di campionato si applicano le norme contenute negli artt.71 e seguenti.

Art. 71 Reclami di prima istanza
 

[1] Nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento e salvo i casi previsti dagli artt.81, 90, 91 e 92, i reclami devono essere preannunciati a mezzo telegramma da inviare al competente Organo di giustizia e, per conoscenza all'Organo omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.

[2] La motivazione del reclamo deve essere anticipata via fax e spedita allo stesso Organo, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all'ufficio federale competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma di preannuncio.

[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.

[4] La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.

[5] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

etc etc etc

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Stefano Pillastrini è il nuovo allenatore della Grissin Bon Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo fino al termine della stagione con Stefano Pillastrini, il quale assumerà il ruolo di capo allenatore della prima squadra biancorossa. Classe 1961, ferrarese di nascita, bolognese d’adozione, Pillastrini ha una trentennale esperienza nel mondo della pallacanestro italiana: la sua carriera da head-coach parte alla guida della Fortitudo Bologna nel 1990, fino ad arrivare all’ultima esperienza a Treviso nella passata stagione. La Pallacanestro Reggiana sarà il quattordicesimo club professionistico nel quale siederà in panchina: nel suo curriculum vanta tre promozioni dalla Serie B alla Serie A2 (con Montegranaro, Cervia e Torino), altrettante dalla Serie A2 alla Serie A1 (con Montecatini, Montegranaro e Varese), tre qualificazioni ai playoff della massima serie (con Montecatini e Pesaro) ed una partecipazione all’Eurolega, sempre con la formazione pesarese. Nel complesso, Pillastrini vanta più di 500 panchine complessive tra Serie A1, Serie A2 e Coppe Europee. Il nuovo coach sosterrà oggi pomeriggio il suo primo allenamento alla guida della Pallacanestro Reggiana e verrà presentato ai media domani alle ore 12 nella sede biancorossa di via Martiri della Bettola.

 

 

Edited by fabioRE
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11 minuti fa, robokop dice:

Troppo ridere!Ahahahaha Muoro!

Anche se -ne son certo-riusciranno a ribaltare la sentenza.

Che teste di cazzo.

?

mmmmmm  :g[1]:

 

TITOLO V
CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI
Art. 53 Prescrizione

[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'art.43 si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto.

[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento.

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34 minuti fa, tatanka dice:

Ricorso vinto facile da Milano.  Son ridicoli ma la FIP di più.

Se non vincono il ricorso FIP ancora più ridicola che se lo vincono.

 

31 minuti fa, uccellodirovo dice:

Mi sto pisciando addosso dal ridere per Milano!

 

ma io mi chiedo: come fa il giudice sportivo ad ignorare la norma dei due anni di prescrizione??????

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Quote

Situazione molto tesa in casa OnSharing Siena.

Secondo RadioSiena TV i giocatori oggi hanno scioperato e non si sono allenati alle 15 per il ritardo nei pagamenti.

La società infatti avrebbe pagato solo i due stranieri, Carlos Morais e A.J. Pacher per evitare il loro svincolo e la possibilità di liberarsi dal contratto con la clausola dei 30 giorni.

Sempre RadioSiena TV dice che è in dubbio anche l’allenamento di mercoledì così come la trasferta di Trapani a causa di problemi nel coprire le spese di pullman ed albergo.

Una notizia che mi riempie di dolore

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3 ore fa, fabioRE dice:

mmmmmm  :g[1]:

 

TITOLO V
CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI
Art. 53 Prescrizione

[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'art.43 si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto.

[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento.

 

2 ore fa, fabioRE dice:

 

ma io mi chiedo: come fa il giudice sportivo ad ignorare la norma dei due anni di prescrizione??????

si però pensandoci bene, la prescrizione dovrebbe riguardare il tempo che la giustizia ci mette a sanzionare un comportamento illecito

non la condanna in sè

o no?

c'è qualche esperto di giurisprudenza nel forum?

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Aspettiamo il dragone, ma se non sbaglio la prescrizione si applica al reato, non alla pena. Se sei condannato per un furto e resti latitante vent'anni quando ti prendono dovresti scontare la condanna, mentre non ti possono condannare per un furto commesso venti anni fa. 

Ma la giustizia sportiva fa storia a parte. 

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26 minuti fa, MarkBuford dice:

Aspettiamo il dragone, ma se non sbaglio la prescrizione si applica al reato, non alla pena. Se sei condannato per un furto e resti latitante vent'anni quando ti prendono dovresti scontare la condanna, mentre non ti possono condannare per un furto commesso venti anni fa. 

Ma la giustizia sportiva fa storia a parte. 

dev'essere proprio come dici tu

quanto alla seconda parte del tuo pensiero, proprio noi abbiamo esperienze negative in tal senso, quindi non diamo nulla per scontato

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