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2 minutes ago, El Pampa said:

la politica è anche  doppiogiochismo

Se guardi in faccia i presidenti delle squadre che votarono Minucci...io di Kissinger o di Luttwak non ne vedo. Ma è ovvio che io e te non siamo in sintonia.

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2 hours ago, Ponchiaz said:

Se guardi in faccia i presidenti delle squadre che votarono Minucci...io di Kissinger o di Luttwak non ne vedo. Ma è ovvio che io e te non siamo in sintonia.

Kissinger ha fatto più colpi di stato di un qualunque giocatore di Risiko....lo chiamerei delinquente più che politico

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20 hours ago, Ponchiaz said:

Parlerei più semplicemente di connivenze e sudditanze.

Compresi, malauguratamente, noi.

Paura del potente e sudditanza... niente di più miserevole. E poi nessuno di quelli che lo votavano era in grado di elaborare piani da Machiavelli.

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17 minutes ago, Sir Joe said:

Paura del potente e sudditanza... niente di più miserevole. E poi nessuno di quelli che lo votavano era in grado di elaborare piani da Machiavelli.

O magari voldemort ne teneva diversi per le palle.

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22 minuti fa, MarkBuford dice:

O magari voldemort ne teneva diversi per le palle.

Corretto (cit.). La squadra brianzola che raggiunse la finale con i falliti-e-revocati, dichiarò, quell'anno, un budget di 8 milioni di euro (ricordo anche una smentita ufficiale a Caielli che aveva "osato" ipotizzare un budget più alto). Varese, in quella stessa stagione, ne dichirava 5. Vi invito ad andare a vedere chi giocava a Varese e chi in Brianza. 8 milioni,  forse, bastavano per il quintetto base.... la verità è che di santi in città ce ne erano pochi, due di quelli, che si opposero formalmente all'elezione del cardinale, sono poi miseramente retrocessi in L2...

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2 ore fa, Ale Div. dice:

Corretto (cit.).

. la verità è che di santi in città ce ne erano pochi, due di quelli, che si opposero formalmente all'elezione del cardinale, sono poi miseramente retrocessi in L2...

Ma infatti , nulla o poco è cambiato.

Soprattutto perchè il vero Conducator , ll'uomo dell'imputte , è ancora bello bello al suo posto a far danni 

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1 hour ago, LucaB said:

Ma infatti , nulla o poco è cambiato.

Soprattutto perchè il vero Conducator , ll'uomo dell'imputte , è ancora bello bello al suo posto a far danni 

Parli di Petrucci? 

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48 minuti fa, MarkBuford dice:

In realtà legabasket e federazione sono due entità distinte.

E voldemort correva per la presidenza della legabasket.

Certamente.

 

Ma la commistione tra le due entità era a quel tempo ( ed imho tuttora) enorme.

 

P.S. Il nome " alibabababiso" ti ricorda qualcosa ?

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20 minuti fa, Eddy Lee Wilkins dice:

Si rifaccia la finale secca in campo neutro richiamando i vari green dunston etc e quelli di Roma per riassegnare il titolo. Incasso x i terremotati

te la butto lì a mo' di provocazione: quali diritti avremmo in più noi di giocare questa eventuale partita, rispetto ad una MM che dalla Merd Sana fu battuta ai quarti?

Posted (edited)

Manfatti è più giusto assegnare Coppa Italy & Super Coppa Italy di quel periodo direttamente a VARESE   :whistle: :rolleyes:  

Edited by RobertoPG
  • 2 months later...
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19 Dicembre 2016 - Giustizia sportiva
Mens Sana Siena, esito reclamo in Corte Federale di appello
 
La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione irrogata in primo grado a Olga Finetti e Paola Serpi ad anni tre di inibizione ciascuna fino al 7 ottobre 2019;
conferma la decisione impugnata per quanto attiene la posizione dei signori Ferdinando Minucci, Cesare Lazzeroni e Luca Anselmi;
conferma le ordinanze del Tribunale Federale del 29 settembre 2016 e del 6 ottobre 2016 rese nei confronti della Pol. Mens Sana 1871 ssds;
rigetta le istanze contenute nel "reclamo e/o opposizione di terzo e/o intervento" datato 2 novembre 2016 per conto di Mens Sana Basket 1871 arl;
conferma il capo di decisione di primo grado relativo alla revoca dei titoli sportivi nei confronti di Fallimento Mens Sana Basket Spa in liquidazione;
dispone procedersi a correzione della data relativa al termine di espiazione delle sanzioni irrogate a Cesare Lazzeroni e Luca Anselmi dovendosi leggere nel dispositivo della decisione di primo grado la data del 7 ottobre 2019 anzichè la data dell'8 ottobre 2019.

Visto l'articolo 116 comma 8 del Regolamento di Giustizia attesa la molteplicità e la complessità delle questioni da trattare, fissa il termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

Ufficio Stampa Fip
  • 1 month later...
  • 2 months later...
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Mi è venuta su la cena :sick::sick:

 

l Coni annulla tutto: gli scudetti tornano alla Mens Sana. Nessuna sanzione per i dirigenti La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha tenuto oggi la camera di consiglio preordinata alla decisione dei ricorsi discussi lo scorso 11 aprile-

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha tenuto oggi la camera di consiglio preordinata alla decisione dei ricorsi discussi lo scorso 11 aprile. All’esito della suddetta camera di consiglio, la Quarta Sezione ha annullato le decisioni di primo e di secondo grado afferenti ai ricorsi Finetti/FIP, Minucci/FIP, Serpi/FIP, Anselmi/FIP, Lazzeroni/FIP, Polisportiva Mens Sana Basket 1871/FIP e Mens Sana Basket 1871 a r.l. e, per l’effetto, ha rinviato gli atti al giudice di primo grado FIP (tribunale federale).

Ecco la sentenza integrale:

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Nei giudizi iscritti: ­

al R.G. ricorsi n. 4/2017, presentato, in data 23 gennaio 2017, dalla sig.ra Olga Finetti contro la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F. n. 21), notificata il giorno seguente, con cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 del Regolamento di Giustizia FIP e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, punita con la sanzione dell'inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2017); ­

al R.G. ricorsi n. 5/2017, presentato, in data 26 gennaio 2017, dal sig. Ferdinando Minucci contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi e della Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione n. 21 della Corte d'Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione di primo grado endofederale, il ricorrente ha subito la sanzione della radiazione dalla FIP, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP, per l'asserita violazione dell’art. 59, commi 1b) e 3, del Regolamento di Giustizia della FIP; ­

al R.G. ricorsi n. 8/2017, presentato, in data 1° febbraio 2017, dallaAnselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l.,I, per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, nei confronti della ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l'asserita violazione dell'art. 59, commi 1, lett. B) e 3, nonché dell'art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP; ­

al R.G. ricorsi n. 9/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Luca Anselmi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del Giudice di prime cure, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019, per l'asserita violazione degli artt. 1, 59, comma 1, lett. B) e 3, nonché dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia della FIP; Pag 2 ­

al R.G. ricorsi n. 10/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Cesare Lazzeroni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 ­ C.F. n. 21 ­ comunicata il 4 gennaio u.s., con la quale il ricorrente stesso è stato ritenuto responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), e 3, del Regolamento di Giustizia FIP e, per l'effetto, punito con la sanzione dell'inibizione per anni 3, fino al 7 ottobre 2019; ­

al R.G. ricorsi n. 13/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., in persona del rappresentante pro tempore, Antonio Saccone, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla ricorrente i titoli sportivi conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013; ­

all’istanza di remissione in termini e contestuale differimento di udienza, depositata davanti al Collegio di Garanzia, in data 24 febbraio 2017, dall’avv. Daniela Nardo, nell’interesse della società Mens Sana Basket 1871 a .r.l., in relazione al ricorso della medesima società, allegato alla suddetta istanza e iscritto al R.G. n. 27/2017, avverso la sentenza della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata in data 4 gennaio 2017, con cui è stata integralmente confermata ­ in riferimento alla società de qua ­ la sentenza del Tribunale Federale FIP del 7 ottobre 2016, con la quale sono stati revocati i titoli sportivi nei confronti della società Mens Sana Basket S.p.A.

Conferma la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva. Annulla le decisioni di primo e di secondo grado endofederali e rinvia al Giudice di primo grado. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nelle camere di consiglio dell’11 e del 18 aprile 2017. 

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